Art. 2.
(Divieto di coltivazione e allevamento di OGM).

      1. Nelle more della definizione di protocolli scientifici che assicurino l'innocuità per la salute umana e animale, nonché l'assenza di impatti negativi per le risorse genetiche autoctone, sono vietati sul territorio nazionale la coltivazione in campo aperto di OGM e l'allevamento di animali geneticamente modificati. È fatto altresì divieto di porre in vendita in qualsiasi forma, sul territorio nazionale, sementi geneticamente modificate.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare, a fini cautelativi e di prevenzione, provvedimenti finalizzati alla tutela delle produzioni agroalimentari tipiche, biologiche e a denominazione protetta sui territori di rispettiva competenza.